Normativa antincendio

05 December 2019

In ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, occorre che le attività siano realizzate e gestite in modo da:

  1. Minimizzare le cause di incendio;
  2. Garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno di locali o edifici;
  4. Limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  5. Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

 

Come è cambiata la prevenzione incendi

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova legge antincendio individua l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, distingue le stesse in tre categorie A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Per ogni categoria sono previsti procedimenti differenziati, così come esplicitato nel Decreto 7 agosto 2012, disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Di seguito vengono descritte le tre categorie A, B e C, che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità:

  • Categoria A: attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Per questa categoria non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
  • Categoria B: attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria A, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro per la categoria C.
  • Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ha aggiornato e riadattato le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione progetto, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera e la voltura.

Prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

La stessa SCIA è corredata dall’asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. 

A seguito della visita a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell’interessato.

Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Nel successivo paragrafo si analizzerà il nuovo significato del CPI.

Quando serve la prevenzione incendi

Le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco sono indicate nell’Allegato I del DPR 151/2011 e si riportano di seguito:

  1. compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
  2. disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
  1. compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
  2. disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3;

 

 

 

 

Quando viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi

Come anticipato, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per tutte le attività di categoria C, a seguito di controllo – con esito positivo - entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 

Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica per le categorie A e B, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Normativa antincendio scuole e asili nido

Il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine per l’adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26/8/1992 e degli asili nido alle misure di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DM 16/07/2014.

Nei casi in cui il personale del CNVVF, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, sarà applicato il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e smi) per il quale andranno attivate le procedure previste dal D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi di regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

Tra le misure integrative che possono essere prescritte sono comprese:

  1. Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  2. Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  3. Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;
  4. Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
  5. Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Si ricorda che tra le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I del D.Lgs. 81/08) è compresa la “Mancata elaborazione del Piano emergenza ed evacuazione”.

Per tutto ciò che riguarda la normativa antincendio garage, uffici, casa di privati, non perdetevi i prossimi articoli.


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