Normativa antincendio
05 December 2019
In ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, occorre che le attività siano realizzate e gestite in modo da:
- Minimizzare le cause di incendio;
- Garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno di locali o edifici;
- Limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Come è cambiata la prevenzione incendi
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova legge antincendio individua l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, distingue le stesse in tre categorie A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Per ogni categoria sono previsti procedimenti differenziati, così come esplicitato nel Decreto 7 agosto 2012, disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Di seguito vengono descritte le tre categorie A, B e C, che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità:
- Categoria A: attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Per questa categoria non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
- Categoria B: attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria A, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro per la categoria C.
- Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ha aggiornato e riadattato le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione progetto, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera e la voltura.
Prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
La stessa SCIA è corredata dall’asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.
Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
A seguito della visita a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell’interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Nel successivo paragrafo si analizzerà il nuovo significato del CPI.
Quando serve la prevenzione incendi
Le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco sono indicate nell’Allegato I del DPR 151/2011 e si riportano di seguito:
- Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h
- Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
- compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
- disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
- compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
- disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3;
- Attività 5 : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3
- Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
- Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
- Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
- Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
- Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
- Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
- Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
- Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
- Attività 14 : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
- Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3
- Attività 16 : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
- Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
- Attività 18 : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;
- Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
- Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
- Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
- Attività 22 : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
- Attività 23 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
- Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
- Attività 25 : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
- Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
- Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
- Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- Attività 28 : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- Attività 29 : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
- Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
- Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
- Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
- Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
- Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
- Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- Attività 38 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
- Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
- Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
- Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
- Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
- Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
- Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
- Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
- Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3
- Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
- Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
- Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
- Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
- Attività 53 : Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
- materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;
- Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
- Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2
- Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
- Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti
- Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
- Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)
- Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione
- Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
- Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
- Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
- Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
- Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
- Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
- Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
- Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
- Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
- Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
- Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2
- Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
- Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
- Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
- Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
- Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m
Quando viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi
Come anticipato, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per tutte le attività di categoria C, a seguito di controllo – con esito positivo - entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica per le categorie A e B, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.
Il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.
Normativa antincendio scuole e asili nido
Il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine per l’adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26/8/1992 e degli asili nido alle misure di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DM 16/07/2014.
Nei casi in cui il personale del CNVVF, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, sarà applicato il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e smi) per il quale andranno attivate le procedure previste dal D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi di regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.
Tra le misure integrative che possono essere prescritte sono comprese:
- Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;
- Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
- Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
Si ricorda che tra le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I del D.Lgs. 81/08) è compresa la “Mancata elaborazione del Piano emergenza ed evacuazione”.
Per tutto ciò che riguarda la normativa antincendio garage, uffici, casa di privati, non perdetevi i prossimi articoli.