Scopri quali cantieri restano aperti

23 March 2020

Il DPCM 22 marzo 2020 ha sospeso i cantieri in tutta Italia, fatto salvo le condizioni di necessità e di urgenza ma occorre fare comunque delle distinzioni sulla base del codice ATECO.

Di seguito la tabella delle attività sospese ed ammesse…

41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI

ATTIVITA’ SOSPESA

41.1 – SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI

ATTIVITA’ SOSPESA

41.2 – COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

ATTIVITA’ SOSPESA

42 – INGEGNERIA CIVILE

ATTIVITA’ AMMESSA

42.1 –  COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

ATTIVITA’ AMMESSA

42.2 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 

ATTIVITA’ AMMESSA

42.9 – COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

ATTIVITA’ AMMESSA

43 – LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

 ATTIVITA’ SOSPESA

43.1 – DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

ATTIVITA’ SOSPESA

43.2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

ATTIVITA’ AMMESSA

43.3 – COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

ATTIVITA’ SOSPESA

43.9 – ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

ATTIVITA’ SOSPESA

94 – ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

ATTIVITA’ AMMESSA

 

 Codice Ateco 41

Interessa la “COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI” e le sue sottocategorie NON rientra nelle attività che restano aperte.

Codice Ateco 42

Possono invece proseguire le attività rientranti nell’ INGEGNERIA CIVILE.

Si tratta della costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie.

Proseguono anche i cantieri legati alla realizzazione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, per l’energia elettrica e le telecomunicazioni e alla costruzione di opere idrauliche.

 

Con una nota di commento l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) chiarisce che la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita. In altri termini i codici Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività.

Si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

 

Si fermano le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali e lo sviluppo di progetti immobiliari, ma anche i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.


Stop anche ai lavori di completamento e finitura degli edifici, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture e altri lavori specializzati di costruzione (ad esempio coperture).

Per quanto riguarda i lavori specializzati, proseguono solo l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (Codice Ateco 43.2).

Le imprese le cui attività sono sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

 

 

Il decreto “Chiudi Italia” blocca i lavori di ristrutturazione degli immobili privati?

Il Decreto non blocca gli interventi che rientrano nel campo dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento che rientra nel codice Ateco 43.2.

Pertanto le ristrutturazioni di appartamenti privati che prevedono l'installazione o la manutenzione di queste tipologie di impianto, possono continuare a lavorare.

Questo se non ci sono trova in Regioni quali la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Campania, Regioni che hanno anticipato le misure del DPCM del 22 marzo 2020 disponendo condizioni ancora più restrittive.


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