Il Direttore dei lavori e il COVID 19
20 March 2020
di Barbara Bardesono - Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro e prevenzione
Il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
I destinatari di tali misure sono i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.
Tra le figure destinatarie di obblighi in cantiere per il contenimento del contagio NON viene menzionato il DIRETTORE DEI LAVORI.
D’altra parte il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto e viene ritenuto responsabile in materia di sicurezza sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando si ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.
Può il Direttore dei Lavori sospendere le lavorazioni per contenere il rischio biologico?
Occorre distinguere tra contratti privati e contratti pubblici.
Nel caso dei contratti privati stipulati quindi tra committenti e appaltatori al fine di sospendere tutte le lavorazioni e le attività degli appalti privati è sufficiente l’accordo delle parti o comunque, il ricorso alla clausola di forza maggior, che, forse per la prima volta negli ultimi decenni, è stata spesso invocata nelle ultime settimane.
Per quanto riguarda gli appalti regolamentati dal Codice dei Contratti Pubblici (ovvero, per evitare dubbi interpretativi, quelli in cui la stazione appaltante è una pubblica amministrazione) l’esecuzione dei predetti contratti e appalti può essere sospesa solo nelle ipotesi espressamente previste dal Codice stesso e in presenza di determinati presupposti.
Sotto tale profilo, la sospensione dei contratti pubblici potrebbe essere disposta ai sensi dell’art. 107, co. 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando […] il verbale di sospensione”.
Tale previsione è applicabile sia agli appalti di lavori sia – in quanto compatibile – agli appalti di servizi e forniture (ex art. 107, co 7, d.lgs. 50/2016).
In siffatte circostanze, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può pertanto disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto compilando il relativo verbale di sospensione e indicando le ragioni determinanti l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento degli stessi e le opere rimaste interrotte, nonché ogni cautela adottata affinché tali opere possano essere successivamente ultimate senza eccessivi oneri.