Addestramento nella sicurezza sul lavoro: prove pratiche ed esercitazioni
21 February 2022
Con l’entrata in vigore della legge 215 del 2021, cambia la definizione di addestramento, già previsto dall’Art. 37 del D. Lgs. 81/08. Ora il lavoratore deve dimostrare di saper usare i dispositivi e di conoscere le procedure di prevenzione dei rischi
Il comma 5 dell’art. 37, prima dell’entrata in vigore della L. n. 215 del 17 dicembre 2021, si limitava ad indicare che: “l’addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro”.
L’addestramento prevede ora l’intervento attivo del lavoratore
Il nuovo comma 5 ora recita: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
L’addestramento, inteso come strumento prevenzionistico di tipo pratico, è stato frequentemente percepito dalle aziende come un obbligo generico da ottemperare in modo informale, probabilmente perché sino ad ora le norme vigenti in materia hanno indotto a percepire la necessità di attivare l’addestramento solo in presenza di specifici scenari (ad es. laddove si utilizzino particolari D.P.I. o particolari attrezzature, ecc.).
Addestramento sulla sicurezza in capo al Datore di lavoro o al Dirigente
L’obbligo di addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’Addestramento sulla sicurezza dei lavoratori attraverso una persona esperta, che potrebbe essere:
- il preposto;
- un lavoratore esperto;
- un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell’attrezzatura per la quale viene svolto l’addestramento.
Neoassunti e lavoratori in cantiere sono soggetti ad addestramento
A far data dal dicembre 2021, sono da considerarsi soggetti ad addestramento non solo i dipendenti neoassunti, ma anche tutti coloro i quali si trovino ad utilizzare:
- Attrezzature;
- Macchine;
- Impianti;
- Sostanze;
- Dispositivi in generale;
- Dispositivi di protezione individuale.
Registro degli Interventi di Addestramento: le informazioni obbligatorie
Nel Registro degli Interventi di Addestramento devono essere indicati:
- le generalità dell’addestratore e del lavoratore;
- l’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento;
- il periodo di addestramento e l’esito dell’addestramento stesso.
Il registro dell’attività di Addestramento deve essere sottoscritto da:
- lavoratore;
- addestratore;
- responsabile dell’attività di Addestramento, cioè chi in azienda si occupa di organizzare e gestire le attività di Addestramento (Datore di Lavoro, preposto responsabile di reparto, RSPP, ecc.).
L’obbligo di registrare le attività addestrative, si allinea con quanto già indicato dalle norme sui Sistemi di Gestione della Sicurezza, che richiedono sempre, per ogni momento di informazione, formazione e addestramento destinato ai lavoratori, il tracciamento delle varie attività svolte.
In caso di mancato addestramento sanzioni e sospensione dell’attività
A) La violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44 a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 71, comma 7).
B) L’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative viene sanzionato con:
- Provvedimento di sospensione per mancata formazione addestramento (D. Lgs.81/2008, allegato I, punto 3) –in relazione alla parte dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni– la cui revoca dipende dall’ottemperamento degli adempimenti di salute e sicurezza, con superamento della violazione e rimozione delle conseguenze pericolose.
- Pagamento di una sanzione amministrativa di euro 300 per ciascun lavoratore interessato dal mancato addestramento.
A fronte delle sanzioni corpose che la mancata attuazione dell’obbligo all’addestramento comporta, si consiglia, nel caso di nuove assunzioni o cambi mansione, intervenuti a partire da gennaio 2022, di verificare che l’addestramento venga accuratamente registrato ed archiviato.