Misure urgenti di contenimento
12 March 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
Alla luce del nuovo DPCM del 11.03.2020 - in vigore da oggi e fino al 25.03.2020 – si riassume quanto segue:
Attività commerciali al dettaglio
Restano APERTE
Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono SOSPESE
- Tutte le attività commerciali al dettaglio non comprese nell’allegato 1.
- I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Attività dei servizi di ristorazione
Sono SOSPESE
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
Restano APERTE
- Mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Attività inerenti i servizi alla persona
Restano APERTE
Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 2:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Sono SOSPESE
Tutte le attività inerenti i servizi alla persona non comprese nell’allegato 2 (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
Restano garantiti
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
- i servizi bancari,
- i servizi finanziari,
- i servizi assicurativi
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
Pubbliche amministrazioni
Assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, fermo restando la raccomandazione ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Attività produttive e attività professionali
Si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che:
- siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti
- sia contingentato l’accesso agli spazi comuni
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.