Le classi di rischio da contagio Covid-19 pubblicate dall’Inail

24 April 2020

Ecco la tabella che illustra le classi di rischio per i principali settori lavorativi

 

In relazione alla fase di riapertura delle attività produttive prevista dal prossimo 4 maggio è stata resa pubblica la versione finale del documento Inail dal titolo “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

 

Tabella

 

Le tre variabili introdotte dall’Inail: esposizione, prossimità e aggregazione

 

L’Inail ha classificato il rischio da contagio da Coronavirus in occasione di lavoro secondo tre variabili:

  • Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

In una scala da 0 a 4:

 

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

 

  • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

In una scala da 0 a 4:

 

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento

(es. ufficio condiviso);

o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte

del tempo (es. studio dentistico).

 

  • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

In una scala da 1 a 1,5:

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar,

ristoranti);

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure

(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Aggregazione, Prossimità

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

 

L’Inail ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale.

E proprio da questo obiettivo la presente pubblicazione si compone di due parti:

  • metodologia innovativa di valutazione integrata del rischioche tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’.

 

Quali sono le misure organizzative per contenere il rischio di contagio?

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso

- rimodulazione degli spazi

- riposizionamento postazioni di lavoro

- l’articolazione in turni

- ridefinizione dei processi produttivi

- orari differenziati

-flessibilità di orari.

Il tutto al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro e consentire il distanziamento sociale come primaria misura di prevenzione.

 

Informazione e formazione sul rischio COVID-19

L’Inail nel suo documento tecnico conferma che “in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria”. 

Tra le misure di prevenzione primarie è prevista l’informazione e la formazione su rischio di contagio da Coronavirus che vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

L’informazione e la formazione devono essere

- adeguate

- contestualizzate

- adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio.

È altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio” nonché a favorire l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

In tutte le aziende va garantita:

  • pulizia giornaliera dei locali
  • pulizia giornaliera degli ambienti
  • pulizia giornaliera delle postazioni di lavoro
  • pulizia giornaliera delle aree comuni
  • sanificazione periodica
  • affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure
  • idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Per quanto riguarda le aree geografiche a maggiore endemia o le aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, è opportuno prevedere alla riapertura una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

 

L’utilizzo di dispositivi di protezione

Uno spazio è riservato poi alle indicazioni per l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie.

Nel documento si indica che vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

 La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti 

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

 

Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale “soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”.

Potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

 


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