Multe salate per chi viola le regole anti contagio

27 March 2020

Ecco cosa cambia con il DL anti COVID -19

Il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 elenca numerose restrizioni e regole per contenere il virus.

Ma cosa succede se NON le rispettiamo?

Sanzioni per spostamenti non giustificati

Cambia radicalmente la pena per chi viene colto a circolare senza una valida motivazione (esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazioni di urgenza o necessità).

Ci si sposta dal campo penale a quello amministrativo, rendendo la pena più concreta e facile da comminare.

Se il Decreto precedente infatti prevedeva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda pecuniaria fino a un massimo di 206 euro), il nuovo Decreto sostituisce la sanzione penale con una sanzione AMMINISTRATIVO del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro.

Nel caso in cui il mancato rispetto delle misure restrittive avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Mentre in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa viene raddoppiata, perciò i recidivi possono rischiare una multa fino a 6000 euro. 

Il decreto prevede inoltre la retroattività della depenalizzazione per tutte le violazioni commesse in precedenza al 26 marzo 2020, stabilendo che le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà, in pratica 200 euro.

Ciò significa che le numerose denunce penali (più di 10.000) stilate dalle forze dell'ordine italiane ai trasgressori del divieto di circolazione senza una valida motivazione, saranno RICONVERTITE in una multa da 200 euro.

Una soluzione che rende gli incassi più immediati e che risolve il problema di vedere decongestionato il lavoro della Procura quando la situazione tornerà alla normalità.

Sanzioni Falsa autocertificazione

Non cambiano le regole per chi emette una falsa autocertificazione. Si rimane insomma nel PENALE, con una violazione ai sensi dell'art. 495 del Codice Penale per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, che  prevedela reclusione da 1 a 6 anni. 

In pratica se si viene colti a circolare senza una valida motivazione, conviene dire la verità e pagare la sanzione amministrativa (da 400 a 3.000 euro), perché in caso di falsa testimonianza si andrebbe incontro a un vero e proprio procedimento penale.

Sanzioni Violazione Quarantena

Una norma specifica è stata introdotta dal  Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 per chi trasgredisce la quarantena.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora perché risultate positive al virus è punita con reclusione da 3 a 18 mesi oltre a un'ammenda che va da 500 a 5000 euro (prima le sanzioni erano più blande con l'arresto fino a 6 mesi).

Qualora le autorità ravvisassero una violazione del 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), allora si rischierebbe una reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni apertura attività sospese

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le attività soggette a sospensione o limitazione sono:

  • cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi; 
  • servizi educativi per l'infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;
  • attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • altre attività d'impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;
  • fiere e mercati.

Chi gestisce un’ attività che può rimanere aperta (edicole, farmacie, supermercati ecc.) deve garantire al cittadino e ai dipendenti il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Qualora non sia rispettata la distanza di sicurezza, si potrà applicare la sospensione dell’attività.


Condividi