MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
31 December 2021
Con la conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n.146 sono state previste, tra le altre novità, delle modifiche importanti al D.lgs. 81/08, rese indispensabili soprattutto in seguito ai numerosi incidenti sui luoghi di lavoro verificatisi nel corso degli scorsi mesi.
Di seguito un elenco riassuntivo delle modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, cui seguiranno articoli di approfondimento per quanto concerne la vigilanza sul rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la sospensione dell’attività imprenditoriale, e novità in merito alla formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e ai relativi obblighi .
Articolo 7 – Comitati regionali di coordinamento
Introdotto comma 1-bis: viene riconosciuta la possibilità di convocare la riunione del Comitato regionale da parte dell’INL.
Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Modificato comma 1: viene prevista un’attività di programmazione e valutazione della vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale, locale; i dati sulle sanzioni erogate durante la vigilanza verranno poi raccolti in apposita sezione del SINP.
Modificato comma 2: nuovo elenco degli enti che costituiscono il SINP.
Completamente riformato comma 3: confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP e la trasmissione dei dati alle ASL e all’INL.
Modificato comma 4: riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento.
Introdotto comma 4-bis: ricomposizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP.
Articolo 13 – Vigilanza
Completamente abrogato comma 2
Completamente riformato comma 4: le ASL e l’INL promuovono e coordinano l’attività di vigilanza.
Introdotto comma 7-bis: entro il 30 giugno di ogni anno l’INL deve presentare relazione sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.
Articolo 14 – Abrogato
Nuovo articolo 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Comma 1: sospensione in caso di lavoro irregolare.
Comma 2: viene data comunicazione del provvedimento di sospensione all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture.
Comma 3: l’INL adotta i provvedimenti nell’immediatezza degli accertamenti o entro 7 giorni dalla segnalazione.
Comma 4: la sospensione per lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore sia l’unico occupato dall’impresa.
Comma 6 e 7: per le violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale del VVF.
Comma 9: condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione.
Comma 11: ulteriori condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione.
Comma 14: modalità per il ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 1.
Comma 15: sanzioni per il datore che non ottemperi al provvedimento di sospensione.
NUOVO ALLEGATO I (vedi tabella) – gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Introdotto punto b-bis: introduzione della nomina obbligatoria del proposto per l’attività di vigilanza.
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Introdotto comma 8-bis: i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’onere di indicare espressamente al committente il personale con funzione di preposto.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Modificato comma 2: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza, con ridefinizione della durata, dei contenuti, delle modalità e di verifica.
Modificato comma 5: aggiornamento sull’utilizzo della prova pratica come addestramento nei casi previsti dalla norma.
Completamente riformato comma 7: formazione specifica prevista per datore di lavoro, dirigenti e preposti.
Introdotto comma 7-ter: nuovi obblighi di formazione per il preposto.
Articolo 51 – Organismi paritetici
Modificato comma 1: istituzione degli organi paritetici.
Completamente riformato comma 8-bis: comunicazione da parte degli organismi paritetici all’INL e all’INAIL i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici.
Introdotto comma 8-ter: i dati di cui al comma 8-bis saranno utilizzati per individuare criteri di priorità nella programmazione della vigilanza.
Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Completamente riformata lettera d comma 5: ridefinito l’apparato sanzionatorio per il datore di lavoro e il dirigente.
Articolo 56 – sanzioni per il preposto
Modificata lettera a comma 1: introdotta la sanzione ivi prevista anche nel caso di violazioni rispetto alla vigilanza circa le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro da parte del preposto.
Articolo 99 – notifica preliminare
Introdotto comma 1.1 e comma 1-bis: viene prevista la trasmissione della notifica preliminare anche alla cassa edile e viene istituita apposita banca dati presso l’INL per la raccolta delle notifiche preliminari.