Le 29 misure urgenti di contenimento dell’ epidemia da Covid- 19
26 March 2020
Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 elenca numerose restrizioni e regole per contenere il virus.
Tali misure hanno una durata non superiore a trenta giorni, ripetibili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dichiarato come fine dello stato di emergenza.
1.Limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da:
- esigenze lavorative
- da situazioni di necessità o urgenza
- da motivi di salute
- altre specifiche ragioni.
2.Chiusura al pubblico di:
- strade urbane
- parchi
- aree gioco
- ville
- giardini pubblici o altri spazi pubblici.
3) Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonchè rispetto al territorio nazionale.
4) Quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati positivi di Coronavirus o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.
5) Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus.
6) Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7) Limitazione o sospensione di manifestazioni , di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
8) Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.
9) Chiusura di:
- cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche,
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- altri analoghi luoghi di aggregazione.
10) Salva la possibilità di svolgimento a distanza, sospensione di:
- congressi
- ogni tipo di riunione
- evento sociale
- ogni altra attività convegnistica o congressuale.
11) Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive e disciplina in luoghi pubblici o privati.
Chiusura temporanea di:
- palestre
- centri termali
- sportivi
- piscine
- centri natatori e impianti sportivi, anche se privati
12) Limitazione o sospensione delle attività svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico:
- ludiche
- ricreative
- sportive
- motorie.
13) Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci:
-automobilistico
- ferroviario
- aereo
- marittimo
- nelle acque interne, anche non di linea
- trasporto pubblico locale.
14) Sospensione dei servizi educativi:
- per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
- delle istituzioni di formazione superiore
- comprese le università
- le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
- di corsi professionali
- master
- corsi per le professioni sanitarie e università per anziani
- corsi professionali
- attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati
- altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.
15) Sospensione dei viaggi d'istruzione:
-iniziative di scambio o gemellaggio
- delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero.
16) Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
17) Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.
18) Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.
19) Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi:
- agricoli
- alimentari
- di prima necessità
Da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
20) Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di:
- bevande e alimenti
- di consumo sul posto di alimenti e bevande - compresi bar e ristoranti.
21) Limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonchè di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.
22) Limitazione allo svolgimento di:
- fiere
- mercati
A eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.
23) Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS).
24) Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a :
-strutture di ospitalità e lungo degenza
- residenze sanitarie assistite (RSA)
- hospice
- strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non
- agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.
25) Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.
26) Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.
27) Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.
28) Previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di:
- misure idonee a evitare assembramenti di persone
- obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
29) Eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche - verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.