DPI: le novità sulla definizione e la loro manutenzione

08 May 2020

di Barbara Bardesono - Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione     

Una recente sentenza della Corte di Cassazione estende la definizione di DPI non soltanto “alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio, che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Questo in conformità con l’art. 2087 del codice civile, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi il rapporto di lavoro.”

La Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di risarcimento, da parte dei lavoratori di un’azienda di raccolta dei rifiuti, delle spese sostenute per i lavaggi domestici delle divise forniti dallo stesso datore di lavoro.

La Corte d’appello aveva respinto i ricorsi dei due operatori ecologici per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) con specifico riferimento all’attività di lavaggio degli indumenti indossati durante l’attività di lavoro, onere sostenuto interamente dagli stessi dipendenti.

Motivazione: le divise fornite dal datore di lavoro non rispondevano tassativamente ai criteri dettati dall’art. 40 D.lgs n. 626/1994 e quindi non rientravano nella categoria dei D.P.I.

La Suprema Corte ribalta tale visione e afferma che la nozione legale di D.P.I. deve essere intesa nella più ampia accezione, in funzione del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento che pone specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, tramite la norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c..

 

Sono D.P.I. tutti gli indumenti che contribuiscono anche solo parzialmente alla protezione del lavoratore

 

Secondo la nozione estensiva data dalla Corte Suprema rientrerebbero quindi nei Dispositivi di Protezione Individuale tutti gli indumenti che, pur non classificati tecnicamente come tali,  proteggono, anche parzialmente, il lavoratore.  

Quindi non solo le divise, ma magliette di cotone, cappellini , collari ecc….

 

A chi spetta la manutenzione dei DPI?

 

La Corte chiarisce anche l’onere della manutenzione : “Nella medesima ottica, il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti ed a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza ed il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio (che non può essere in capo al dipendente), che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie «per la sicurezza e la salute dei lavoratori», che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la legislazione vigente in materia.”

Con specifico riferimento agli operatori ecologici, per esempio, il lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico estenderebbe ai lavoratori e ai loro familiari il rischio di insorgenza e di diffusione di infezioni.

Il lavaggio e la manutenzione delle divise e di tutti quegli indumenti, finora non classificati come D.P.I. veri e propri, ma che rientrano nell’interpretazione estensiva della sentenza della Cassazione, non può più essere svolto a casa dal dipendente.

Al contrario, è il datore di lavoro ad avere l’obbligo di includere nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) tutti i capi che assolvono alla funzione di proteggere il lavoratore, garantendone il lavaggio e la manutenzione così come accade oggi con i tradizionali Dispositivi di Protezione Individuale.

Per poi farsi carico della loro fornitura, individuando una soluzione efficiente che ne garantisca il lavaggio così come il controllo di integrità e funzionale per tutto il loro ciclo di vita.


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