DUVRI – Analizziamo il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali

18 November 2019

Come previsto dall’art. 26 del Testo Unico 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi cui ha affidato lavori, servizi e forniture presso la sua azienda, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi

Tale documento dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera e dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

Inoltre, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
  • Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

A cosa serve il DUVRI

Il DUVRI è fondamentale affinché ci sia un corretto “scambio di informazioni” tra il datore di lavoro e l’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo che viene incaricata per lavori, servizi e forniture all’interno dell’azienda stessa, in merito alle interferenze che possono sorgere nel momento in cui oltre alle normali mansioni svolte dall’azienda si aggiungono le attività dell’appaltatore.

Il datore di lavoro infatti è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo in merito ai rischi del proprio ciclo produttivo e alle relative misure di prevenzione e protezione.

Allo stesso tempo l’impresa appaltatrice incaricata, preso atto delle informazioni comunicate dal datore di lavoro, deve informarlo in merito ai rischi della propria attività, segnalando le misure preventive e protettive che adotterà nella specifica area di intervento.

L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato a:

  • enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti, 
  • individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto, 
  • pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, 
  • valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, 
  • predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti,
  • fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.

Chi redige il DUVRI 

Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente (DLC), e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione.

L’impresa dovrà in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26 del Testo Unico.

Il DUVRI è un documento unico per tutti gli appalti e per questo “dinamico”, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc..

Quando NON è obbligatorio il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

L’obbligo di redigere il DUVRI non si applica nei seguenti casi: 

  • servizi di natura intellettuale; 
  • mere forniture di materiali o attrezzature; 
  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico; 
  • settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, per i quali il datore di lavoro individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento.

Tale caso rimane incompleto e non applicabile, in quanto non sono ancora stati individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base dei criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

Rimangono comunque di competenza del Datore di Lavoro Committente gli obblighi connessi alla verifica della idoneità tecnico professionale dell’Impresa e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa, o il lavoratore autonomo, è destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Datore di Lavoro Committente deve, in ogni caso, promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori.

Quali sono le differenze tra PSC e DUVRI

Le linee guida INAIL spiegano la differenza tra questi due documenti: il DUVRI ed il PSC non sono, assolutamente, lo stesso documento.

Pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo esclusivamente al cantiere edile.

Il PSC infatti si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile, nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

In alcuni casi la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l’elaborazione del DUVRI.

Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere.

Come si redige il DUVRI

La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto. 

I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti: 

  • prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata); 
  • descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto; 
  • descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori; 
  • identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.); 
  • valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali); 
  • cronoprogramma delle attività che evidenzi:
  • le attività oggetto dell’appalto; 
  • le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività; 
  • le attività lavorative omogenee per rischio; 
  • gli esecutori delle attività. 
  • organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; 
  • computo estimativo dei costi della sicurezza; 
  • coordinamento delle fasi lavorative. 

 


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