Ecco le misure di contenimento anti-contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali del DPCM del 26 aprile 2020.
27 April 2020
Le misure di contenimento anti-contagio sono regolamentate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, con gli aggiornamenti del 24 aprile 2020.
Questo Protocollo rappresenta il documento nazionale per le aziende e imprese per “lavorare in sicurezza”.
Sulla base di questo documento è stato emanato per i rispettivi ambiti di competenza
e
il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”
Cosa succede se non vengono rispettati i protocolli anti-contagio?
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione dal contagio COVID-19 determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Codice Ateco: chi riaprirà il 4 maggio?
Potranno operare dal 4 maggio, oltre alle attività del DPCM del 10 aprile, le attività che rientrano nei seguenti codici Ateco:
- 09. attività dei servizi di supporto all'estrazione
- 12. industria del tabacco
- 13. industrie tessili
- 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24. metallurgia
- 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
- 28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31. fabbricazione di mobili
- 32. altre industrie manifatturiere
- 33. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41. costruzione di edifici
- 43. lavori di costruzione specializzati
- 45. commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46. commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 68. attività immobiliari
- 73. pubblicità e ricerche di mercato
- 78. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80. servizi di vigilanza e investigazione
- 82. attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 95. riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Cosa possono fare le attività produttive ancora sospese?
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione; l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le imprese assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità
Ecco le misure di prevenzione anti - contagio per gli esercizi commerciali
L’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce quanto segue
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.