Il Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti d.m. 37/2008

12 May 2022

Le imprese che esercitano attività impiantistica devono presentare in Camera di Commercio, oltre alla comunicazione di inizio attività, la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali del cosiddetto responsabile tecnico.

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 37/2008 si desume che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del citato Decreto.

Le imprese che esercitano attività di impiantistica e di installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, pertanto, devono presentare alla Camera di Commercio della provincia presso la quale hanno sede legale la comunicazione di inizio dell’attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 del c.d. “responsabile tecnico”.

N.B.: La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data dell’invio telematico della pratica.

Responsabile Tecnico per la certificazione degli impianti. Ambito di applicazione del decreto ministeriale 37/2008

Il D.M. 37/2008 si applica ai seguenti impianti:

  1. a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
  2. b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
  3. c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
  4. d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  5. e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  6. f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  7. g) Impianti di protezione antincendio.

Per il Responsabile Tecnico un rapporto di immedesimazione con l’impresa

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa.

Il responsabile tecnico, preposto all’esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”.

Il Ministero dell’Industria (con Circolare n. 3342/C del 22.06.94) aveva già precisato a suo tempo che il termine “immedesimazione” va interpretato in senso stretto e cioè “riferito alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”. “Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest’ultimo che consenta al “preposto responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell’impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa”.

Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

  • il titolare/legale rappresentante
  • il lavoratore dipendente (anche se socio accomandante)
  • il socio prestatore d’opera (in caso di s.r.l. non artigiana, si richiede che la qualifica di socio
  • d’opera sia prevista nell’atto costitutivo, oppure che il soggetto sia lavoratore dipendente)
  • il familiare collaboratore
  • il procuratore
  • l’institore

Il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il rapporto tra il responsabile tecnico e l’impresa può essere anche part-time.

Incompatibilità del Responsabile Tecnico

Il Ministero dello Sviluppo Economico (con parere n. 14963 del 05/08/08) ha chiarito che l'incompatibilità riguarda l'esercizio di "qualsiasi” altra attività subordinata o autonoma - inclusa l'attività lavorativa svolta quale “amministratore” o “liquidatore” di impresa societaria, anche se non impiantistica - dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l’impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa.

Alla luce dei citati pareri, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

  • che il "responsabile tecnico" è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione.
  • che la qualifica di "responsabile tecnico", come sopra descritta, può essere svolta per una sola impresa.
  • che la qualifica di "responsabile tecnico" è incompatibile con l'esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell'assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa.
  • non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di "responsabile tecnico" l'assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza.
  • il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria "qualificazione tecnico- professionale” per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti (per legale rappresentante va inteso, esclusivamente, la persona dotata di "rappresentanza legale generale” e non anche gli amministratori privi di legale rappresentanza o i soggetti con procura parziale o limitata).

Requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico

I requisiti professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono -in alternativa tra loro- i seguenti:

  • Titolo di studio

Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta.

Le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.

  • Titolo di studio + esperienza professionale

Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) il periodo di inserimento è di un anno).

  • Titolo o attestato di formazione + esperienza professionale

Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) il periodo di inserimento è di un anno).

  • Esperienza professionale specializzata in qualità di dipendente

Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni -escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato- in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. (Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 4, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitata del settore per un periodo non inferiore a sei anni).

  • Esperienza professionale non specializzata in qualità di dipendente

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività per almeno sei anni continuativi (per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) il periodo è di almeno quattro anni continuativi).

 


Condividi