LA FIGURA DEL LAVORATORE AI FINI DELLA SICUREZZA
28 February 2024
La figura del lavoratore ai fini della sicurezza ha subito nel tempo una significativa evoluzione, con una progressiva estensione del suo inquadramento normativo.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n.626 del 1994 all’art.5 il lavoratore è stato collocato tra le figure della sicurezza, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il principio che sta alla base di questa decisione è che ciascun addetto è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, perché anche sui colleghi possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
La centralità del lavoratore ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata ribadita nell’articolo 20 del D.Lgs.81/08 e smi, a tenore del quale “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
In particolare, la normativa prescrive che i lavoratori devono:
- contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.
Chi sono i lavoratori?
Secondo l’art.2 com.1 lett. a) del D.Lgs.81/08 e smi per lavoratore si intende “una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”; alla lettera b) del precitato articolo viene indicato che il Datore di lavoro -DL- è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Ai lavoratori vengono equiparati:
- i soci lavoratori o associati in partecipazione che prestano la loro attività per conto delle società,
- i tirocinanti, allievi, apprendisti, volontari, studenti in alternanza scuola lavoro.
Il Lavoratore e la collaborazione con il Datore di lavoro
L’impostazione gerarchica piramidale secondo cui la verifica della sicurezza spetti unicamente al Datore di lavoro è stata ormai ampiamente superata sia a livello normativo che giuridico.
Come indicato nell’art.20 del D.lgs.81/08 e smi e richiamato all’interno della norma internazionale UNI ISO 45001, il lavoratore è tenuto a collaborare a stretto contatto con il Datore di lavoro -DL- segnalando eventuali deficienze delle attrezzature e dispositivi di protezione collettiva -DPC- o individuali -DPI- riscontrate durante le attività lavorative.
Nella realtà dei fatti il D. Lgs.81/08 e smi -Testo Unico in materia di Sicurezza- prevede che tutte le figure della sicurezza sono obbligate a collaborare tra loro creando una sinergia ed un reciproco scambio di informazioni.
In particolare, il lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, rilevando e segnalando al sistema salute e sicurezza aziendale eventuali near-miss (quasi incidente) e/o near-loss (mancato incidente / infortunio).
La norma UNI ISO 45001: leadership e partecipazione dei lavoratori
Ai sensi del punto 5.4 della norma UNI ISO 45001 - “leadership e partecipazione dei lavoratori” – il sistema Salute e Sicurezza aziendale deve promuovere in tutta l’azienda una cultura della sicurezza durevole.
L’obiettivo è quello di infondere nei lavoratori più consapevolezza delle proprie responsabilità e coscienza dell’imprescindibilità dell’impegno personale e insostituibile di ciascuno.
Per centrare l’obbiettivo del miglioramento continuo non ci si potrà limitare alle consuete attività formative, informative e di addestramento, ma si dovrà davvero condividere a tutti i livelli di funzione e con tutte le risorse una politica aziendale della sicurezza.
Come promuovere la partecipazione dei lavoratori?
Per stimolare la cooperazione dei lavoratori, il Sistema salute e sicurezza aziendale dovrà dare vita a una comunicazione positiva e attiva sulle procedure e sulle politiche adottate da parte dell’azienda.
L’azienda dovrà quindi:
- illustrare ai propri lavoratori il sistema salute e sicurezza adottato a livello aziendale, precisando requisiti e obblighi di tutte le figure chiave (DL, RSPP, RLS, MC, Preposti, ecc…);
- instaurare un flusso continuo di comunicazione sulle procedure adottate ai fini della sicurezza. Le informazioni dovranno seguire un gerarchico chiaro ed essere concise e comprensibili;
- precisare il metodo adottato per la segnalazione di near-miss (quasi incidente) e/o near-loss (mancato incidente / infortunio) e/o infortuni;
Inoltre l’azienda dovrà elaborare, cosi come già previsto dal D.Lgs.81/08 e smi agli articoli 36 e 37, un piano di formazione, informazione e addestramento continuo, in modo da rendere i lavoratori consapevoli dell’importanza di condividere, rispettare e agire nel quadro di una solida cultura per la salute e sicurezza sul lavoro.
La partecipazione dei lavoratori è, infatti, una condizione fondamentale per la prevenzione degli infortuni e delle possibili malattie professionali.
Quali sono gli obblighi dei lavoratori?
Gli obblighi dei lavoratori possono essere ricondotti a quattro ambiti di impegno:
- prestazione dell’attività lavorativa: il lavoratore è tenuto a adempiere unicamente a quanto previsto nel proprio contratto individuale;
- obbligo di diligenza: il lavoratore è tenuto a svolgere le proprie mansioni con tutte le dovute accortezze;
- obbligo di obbedienza e fedeltà: il lavoratore compie quanto disposto ed indicato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, mantenendo un comportamento leale verso l’azienda e tutelandone gli interessi;
- obblighi di sicurezza: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre, ogni lavoratore ha l’obbligo di prevenire il possibile svilupparsi di incendi.
Quali sono i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato?
Nel rispetto di quanto prescritto e previsto dal D.Lgs.81/08 e smi e dalla costante giurisprudenza, nel caso di pericolo grave ed imminente o che non possa essere evitato, i lavoratori hanno diritto senza subire pregiudizio alcuno:
- di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa;
- di prendere misure per evitare o ridurre le conseguenze dannose di tale pericolo, nel caso risulti impossibile contattare il competente superiore gerarchico.
Quali sono le responsabilità dei lavoratori?
Come già evidenziato ai paragrafi precedenti, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il Datore di lavoro riveste una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione della salute e dell’incolumità del lavoratore, senza poter fare esclusivo affidamento sul fatto che questi rispetti autonomamente le norme precauzionali.
Tuttavia, il Datore di lavoro sarà esonerato da responsabilità allorché il lavoratore adotti un comportamento anomalo: la giurisprudenza individua tale ipotesi nel caso in cui il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute.
La Corte di Cassazione si è espressa a più riprese sul punto, chiarendo che detto comportamento, esimente della responsabilità del Datore di Lavoro, deve consistere in “una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (in ultima Sentenza Cassazione Penale n.8988/2020, 36865/2021).