Smartworking: i termini prorogati fino al 31 marzo 2021
12 January 2021
Proroga lavoro agile
Con il Decreto milleproroghe del 31 dicembre 2020 i termini di lavoro agile (Art.90 commi 3 e 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020) sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Ma quali sono i termini del lavoro agile prorogati al 31 marzo 2021?
1) Fino alla cessazione dello stato di emergenza i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore - hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
2) Fino alla cessazione dello stato di emergenza il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, in ragione:
- dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione
oppure
- da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita
oppure
- da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3) Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4) Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 per i datori di lavoro pubblici può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).